Rubrica Mapelli: SISTRI e MUD 2009 – Denuncia rifiuti.
Rubrica Mapelli: SISTRI e MUD 2009 – Denuncia rifiuti.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del 13 gennaio 2010, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 nasce il SISTRI. Il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale (A PARTIRE DAL 2011) dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche.
Tale sistema rivoluzionario permette l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.
Soggetti tenuti all’iscrizione
L’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:
- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
- le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.
Soggetti obbligati all’iscrizione
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
-le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
REGIONE CAMPANIA
i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI
i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
CONSORZI
i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
TRASPORTATORI PROFESSIONALI
le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
- il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
RECUPERATORI E SMALTITORI
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Soggetti con iscrizione facoltativa
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
MUD 2009
Anche quest’anno ricorre l’obbligo della presentazione del MUD, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, per l’anno di dichiarazione 2009 alla competente C.C.I.A.A. entro il 30/04/2010
Di seguito riepiloghiamo i contenuti e le richieste delle sezioni principali.
Sezione rifiuti
Per quanto concerne la sezione rifiuti ricordiamo che ai sensi dell’articolo 189, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, come modificato dal Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008, e dell’articolo 4 comma 6 del Decreto Legislativo n° 182 del 24 Giugno 2003, i soggetti obbligati alla presentazione di questa dichiarazione sono:
- chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ad esclusione dei produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi della circ. Albo Gestori Ambientali prot. 2059 del 19/12/2008)
- chiunque svolga operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti
- imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- imprese e Enti che produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi) ed hanno oltre 10 addetti
- gestori degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti
- gestori del servizio pubblico per rifiuti pericolosi conferiti in base a convenzione (limitatamente alla quantità conferita).
I soggetti esclusi dalla presentazione della sezione rifiuti sono invece:
- imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore 8.000 €
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi con non oltre 10 addetti,limitatamente alla quantità prodotta.
- produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta, limitatamente alla quantità conferita.
I dati relativi alla produzione, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, dovranno essere desunti dall’apposito Registro di carico e scarico dei rifiuti di cui al Decreto Ministeriale n° 148 del 1 Aprile 1998 e dai Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati di cui al Decreto Ministeriale n° 145 del 1 Aprile 1998.
Rifiuti da studi professionali compreso medici
L’obbligo del MUD per la produzione di rifiuti ricade solo su “enti e imprese”. Gli studi professionali, compresi i medici, non sono classificabili né come “enti”, né come “imprese”, quindi ai sensi dell'articolo 11 della Legge n° 29 del 25 Gennaio 2006, che riguarda proprio la gestione dei rifiuti delle attività professionali, la produzione di rifiuti pericolosi da parte di tali soggetti non è soggetta all’obbligo di presentazione del MUD.
Rifiuti sanitari pericolosi
Anche per quanto riguarda i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie (Decreto del Presidente della Repubblica n° 254 del 15 Luglio 2003) ricordiamo che una nota del Ministero dell’Ambiente classifica come “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” anche rifiuti taglienti utilizzati sulla cute, (anche se visivamente non sporchi di sangue) come aghi, lamette, rasoi, provenienti dalle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatori e
similari. Di conseguenza anche gli operatori dei settori citati che producono questo tipo di rifiuti hanno l’obbligo di compilare il registro di carico e scarico e la dichiarazione MUD.
Sezione imballaggi
Precisiamo che la presentazione della sezione imballaggi non è più obbligatoria per le aziende che producono o utilizzano imballaggi: l’adempimento infatti non sarà più a carico di ogni singola impresa ma esclusivamente del CONAI e delle imprese che implementano un
proprio sistema di raccolta o di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio o di riutilizzo.
Sezione IPPC
Ricordiamo anche che è prevista una sezione (dichiarazione INES) per i gestori di complessi IPPC (grandi impianti produttivi in esercizio compresi nell’Allegato I del Decreto Legislativo n° 59 del 18 Febbraio 2005) che hanno l’obbligo di dichiarare dati caratteristici delle emissioni in aria, suolo e acqua originate nel corso dell’anno 2006.
Sezione veicoli fuori uso
A partire dal 2004, come prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Dicembre 2004, è stata aggiunta alla modulistica già in uso un’apposita sezione dedicata ai veicoli fuori uso che dovranno utilizzare i gestori di questa particolare categoria di rifiuti indicando i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio ed al recupero.

