Rubrica Mapelli: testo unico sicurezza - ancora modifiche
Rubrica Mapelli: studio nuove modifiche al testo unico della sicurezza D. Lgs. 106/2009 (con entrata in vigore 20/08/2009)
Sistemi di gestione della sicurezza:
Art. 16, comma 3 (D.Lgs 81/2008)
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
Art. 16, comma 3 (modifica D. Lgs 106/2009)
In caso di delega di funzioni, l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato "si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui al articolo 30, comma 4".
- Incentivare l’ adozione dei modelli 231 attraverso l’attribuzione di ulteriori strumenti di difesa al datore di lavoro ossia al primo garante della salute e sicurezza dei lavoratore.
Art. 30, comma 5 (D.Lgs 81/2008)
Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo. Ulteriori modelli possono essere indicati dalla Commissione di cui all’ Art. 6.
Art. 30, comma 5-bis (modifica D. Lgs 106/2009)
Viene attribuito alla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.
Delega di funzioni:
Art. 16, comma 3-bis (modifica D. Lgs 106/2009)
Il soggetto delegato può, d’accordo con il datore, trasferire ad altri soggetti poteri e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ovviamente le condizioni perché ciò avvenga sono le stesse richieste per la delega. In ogni caso le funzioni subdelegate non possono essere a loro volta delegate. Data certa:
Art. 28, comma 2 (D.Lgs 81/2008)
“Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa e contenere … (omissis)”
Art. 28, comma 2 (modifica D. Lgs 106/2009)
Per ottenere la certezza della data può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente (ove previsto). Tale modalità non muta il regime della responsabilità che rimane in capo al datore di lavoro in quanto è stato espressamente specificato che la firma dei soggetti sopra richiamati ha il solo scopo di provare la data.
Restano in ogni caso valide e utilizzabili le più complesse procedure per dare certezza alla data quali l’intervento del sistema di posta certificata o della marcatura temporale.
Valutazione dei rischi stress lavoro correlato:
Art. 6 (D.Lgs 81/2008)
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
“… La Commissione è composta da … (Omissis)”
Art. 6 (modifica D. Lgs 106/2009)
La valutazione dei rischi è prorogata allo 01/08/2010. La commissione permanente individua nuove linee guida per la sua valutazione.
Art. 28 (D.Lgs 81/2008)
Oggetto della valutazione dei rischi.
Art. 28 (modifica D. Lgs 106/2009)
Il termine ultimo della valutazione è da intendersi non oltre alla data 01/08/2010.
Contratti di appalto e prestazione d’opera
Art. 26 (D.Lgs 81/2008)
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
Art. 26 (modifica D. Lgs 106/2009)
Le disposizioni si applicano, oltre che agli appalti di lavori, anche a quelli di "servizi e di forniture". La predisposizione del "documento di valutazione dei rischi da interferenza " non è necessaria per i lavori intellettuali, per le mere forniture di merci.
Deroga per i lavori di breve durata (2 giorni) e sempre che non comportino rischi particolari per la salute e sicurezza dei lavoratori (cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all’ allegato XI).
Il DUVRI dovrà essere predisposto nei soli casi in cui il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro richieda specifiche misure di tutela e non, invece, nelle ipotesi in cui esso diverrebbe un inutile fardello formale (per l’assenza di un reale rischio da interferenza).
Visite pre-assuntive:
Art. 40, comma 2 (D.Lgs 81/2008)
Art. 40, comma 2 (modifica D. Lgs 106/2009)
Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva. Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.".
Verifica dei controlli su alcool e tossicodipendenze:
modifica D. Lgs 106/2009
Invito alla modifica sul tema degli accertamenti delle tossicodipendenze entro e non oltre il 31/12/2009 questo al fine di snellire l’attuale procedura.
Equiparare le due tipologie di controlli , su alcool e tossicodipendenza, che ad oggi seguono iter totalmente differenti.

