Dal net alla rete #3. Terzo articolo della rubrica sulle Reti di Imprese.
Terzo appuntamento con la rubrica tenuta da Stefano Benetti sull'argomento “Reti di Imprese”. Dopo aver contestualizzato l'argomento aggregazioni, aver parlato delle premesse economiche e strutturali che hanno portato alla formulazione del Contratto di Rete, oggi entreremo nello specifico del Contratto di Rete, definendone i benefici, i presupposti favorevoli e quelli sfavorevoli, le sue tipologie, e anche alcuni tratti giuridico/fiscali.
Vorrei cominciare questo intervento presentandovi una sintetica definizione di Rete:
è un gruppo di imprese che attraverso il Contratto di Rete si dà forme specifiche di collaborazione ed integrazione, che unisce sforzi, conoscenze e risorse, per accrescere competitività ed innovazione sul piano commerciale, dei processi e dei prodotti, e tutto ciò conservando inalterata la propria autonomia.
I principali benefici che le reti possono offrire sono:
- aumento dimensionale (senza integrazione societaria)
- interscambio di competenze – conoscenza - cultura aziendale - innovazione
- possibilità di adottare economie di scala e di scopo
- accesso a finanziamenti ed agevolazioni
- miglioramento linee di credito/rating
- maggiore penetrazione (attiva) nei mercati
- ampliamento della gamma d’offerta
- crescita competitiva e qualitativa,
- contesto e sostegno solidale.
I principali presupposti favorevoli al suo successo sono:
mentalità aperta e vocazione innovativa, conoscenze distribuite e complementari, condivisione di valori – regole - progettualità, giusta disponibilità e impegno, presenza di una leadership interna.
Quelli sfavorevoli (oltre a ciò che è l’opposto di quanto sopra indicato):
scarsa conoscenza del tipo di impegno richiesto, concorrenza interna “eccessiva”, poca cultura d’impresa, eccessiva disparità dimensionale, aspettativa di risultati immediati.
Le reti possono essere di diverse tipologie:
Più o meno Intense (legami), Corte o Lunghe (geograficamente, settorialmente), a Collaborazione Orizzontale (es. verso complementarietà di processo) o Verticale (verso complementarietà di prodotti). Pesanti o Leggere (dotate o meno di organo comune e fondo patrimoniale).
Pur non entrando nei dettagli, viste le mie limitate conoscenze, aggiungiamo anche alcune caratteristiche giuridico/fiscali (tenendo conto che la materia è in continua e costante evoluzione).
La rete non è una nuova Società ma attraverso il Contratto esprime una Progettualità Comune delle imprese che lo sottoscrivono (Programma di Rete), il Contratto viene iscritto nel registro delle singole aziende. La rete non ha (…al momento) una sua Partita Iva ma utilizza un Codice Fiscale. Non può (…al momento) assumere del personale proprio. Prevede un Fondo Patrimoniale da utilizzarsi solo per lo specifico Programma di Rete. Ha l’obbligo di redigere una situazione patrimoniale. Prevede una sua Governance (interna o esterna) e ne disciplina i termini. Nel contratto vengono indicate: durata, modalità d’adesione e recesso, regole operative e modificabilità delle stesse.
Vorrei completare queste informazioni dicendo che, così come nell’intenzione del legislatore, il Contratto di Rete non è stato pensato come la soluzione universale alla “crisi” che stiamo vivendo, ma come ulteriore e flessibile strumento che le nostre (M)PMI possono utilizzare per non soccombervi. La Rete non è per tutti né risolve tutto, utilizzarla deve essere una scelta strategica e consapevole che coniuga individualità e collaborazione, non è un “matrimonio” ma semmai un “fidanzamento” e come tale può creare molte premesse per ulteriori evoluzioni integrative.
Nel prossimo intervento vedremo alcuni passaggi e aspetti di una (reale) costituzione di Rete, cercando di evidenziare ciò che concretamente avviene durante le varie fasi.
Stefano Benetti
SB Consulting Internazionalizzazioni
ASSORETIPMI (Comitato per l’Internazionalizzazioni Reti)
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