Fiera onlineNotizie
News sicurezza ambiente qualità

News sicurezza ambiente qualità

News sicurezza ambiente qualità.
SICUREZZA – Proroga testo unico (D.Lgs 81/2008) al 01/01/2009

Con legge 2 agosto 2008, n. 129 , il Governo, nel convertire il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, tra le diverse modifiche pubblicate nell'Allegato alla stessa, ha inserito anche il rinvio del termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di valutazione dei rischi, prolungando al 1° gennaio 2009 la vigenza dell'art. 4 commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 626/1994, e quella della relativa disposizione sanzionatoria di cui all'art. 89 comma 1, D.Lgs. n. 626 /1994.
Quindi, dal 1° gennaio 2009, il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà essere predisposto in conformità a quanto prescritto agli artt. 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008, e alle disposizioni particolari presenti nei Titoli dedicati ai rischi specifici. Di conseguenza, saranno applicate dal 1° gennaio 2009 anche le nuove sanzioni previste in capo al datore di lavoro dall'art. 55, TU sicurezza (in Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2008, n. 180). La legge di conversione, nel confermare le disposizioni di modifica introdotte dal citato D.L. 97/2008 all’art. 4 comma 2 e segnatamente:

- &nbs p; proroga al 1° gennaio 2009 della comunicazione all'INAIL sugli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro di almeno un giorno ex art. 18 comma 1 lett. r del D.lg. 81/2008;
- proroga al 1° gennaio 2009 del divieto di effettuare visite mediche preassuntive ex art. 41 comma 3 lett. a del D.lg. 81/2008;

Introduzione del nuovo art. 4 comma 2 bis che proroga al 1° gennaio 2009 le disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. a – valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR, nonché le altre disposizioni in tema di v alutazione dei rischi che ad essa rinviano.

AMBIENTE
- LIMITAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLO
Provvedimenti relativi al periodo dal 15 Ottobre 2008 al 15 aprile 2009
La Giunta Regionale ha approvato, nella seduta del 11 luglio 2008 la D.G.R. n. 7635, che stabilisce i provvedimenti per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell&rs quo;aria per proteggere la salute e l’ambiente

In particolare i provvedimenti si applicano alla Zona A1 (area a maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato - TPL) del territorio regionale (D.G.R. n. 5290/07) per il periodo 15 ottobre 2008 - 15 aprile 2009 e riguardano:
Il fermo del traffico nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina o diesel e "Euro 1" diesel.
Il divieto di utilizzo di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della l.r. 24/2006.

AMBIENTE
Regolamento REACH
Dal 1° giugno 2008 è iniziata la prima fase operativa del Regolamento REACH: la pre-registrazione delle so stanze chimiche fabbricate e/o importate in Unione Europea in quantitativi > 1 ton/anno.

Aziende Coinvolte:
- Fabbricanti di sostanze chimiche;
- Importatori di sostanze chimiche;
- Formulatori di sostanze chimiche e7o preparati;
- Formulatori e miscelatori di sostanze;
- Utilizzatori di sostanze e/o preparati chimici.
- Fabbricanti e/o importat ori di articoli contenenti sostanze chimiche.

Il periodo temporale per poter adempiere a questo primo obbligo sarà alquanto limitato (terminerà il 1° dicembre 2008), ma di estrema importanza. Solo chi effettuerà la pre-registrazione potrà in tempi più o meno lunghi (da un minimo di circa 2 anni ad un massimo di 10), prepararsi alla registrazione completa delle proprie sostanze.

Quanto descritto è solamente una piccola parte degli obblighi ed impegni definiti dal nuovo Regolamento della chimica europea, il REACH.

Scadenziario 3° Trimestre
Di seguito vengono riportate le Scdenze del 3° trimestre

3 OTTOBRE
Agenti cancerogeni: documentazione sulle esposizioni pregresse.
Dal 3 ottobre 2008 sarà possibile, ai datori di lavoro, chiedere all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione ex art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 626/1994, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia già in possesso, in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

20 OTTOBRE
Denuncia periodica sugli imballaggi del mese precedente.
Il 20 Ottobre è l’ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipolog ia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI, entro i successivi 90 giorni, su uno o più conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). (Art. 7 commi 8 e 9 Regolamento CONAI).

29 OTTOBRE
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera: impianti e attività in esercizio alla data di entrata in vigore del D.lgs 152/2006.
Il 29 Ottobre 2008 scade il termine per presentare la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte dei gestori di impianti e di attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V, D.lgs 152/2006 (avvenuta il 29 aprile 2006) e che ricadono nell’applicazione della nuova disciplina sulle emissioni in atmosfera, pur non ricadendo già nella preesistente disciplina di cui al D.P.R. n.203/1988 (precedente disciplina relativa alle emission i in atmosfera da impianti industriali). In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l’impianto o l’attività si considereranno in esercizio senza autorizzazione alle emissioni (art. 281 comma 2, D.lgs 152/2006, modificato dall’art.1 D.L. n.180/2007, convertito, con modificazioni, in legge n.243/2007).

1 DICEMBRERE
ACH - Le preregistrazioni delle sostanze chimiche fabbricate e/o importate nella UE dovranno essere effettuate entro fine 2008. Dal punto di vista operativo la Commissione Europea ha creato l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che ha realizzato un sito web multilingue e helpdesk REACH. Tutti i fabbricanti o importatori di sostanze chimiche per poter continuare ad operare dovranno preregistrare le sostanze chimiche.

La preregistrazione consentirà alle imprese di scambiare i dati relativi alla sicurezza delle loro sostanze chimiche riducendo i costi degli stu di di tale aspetto e di beneficiare del prolungamento delle scadenze per la registrazione effettiva. Potranno così presentare i fascicoli completi di registrazione entro il 2010, il 2013 o il 2018 a seconda dei casi.

Le imprese che non effettueranno la preregistrazione di una sostanza chimica entro il periodo stabilito, non potranno continuarne la fabbricazione o l'importazione dopo il 1° dicembre 2008.

Per informazioni dettagliate: Studio Mapelli

undefined
venerdì 26 settembre 2008